Onorevoli Colleghi! - La legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, non si è limitata a modificare la disciplina costituzionale relativa alla forma di governo regionale, ma è intervenuta sulla potestà statutaria regionale, avendo novellato gli articoli 121, 122, 123 e 126 della Costituzione.
      Nello specifico, l'articolo 126 stabilisce, al secondo e al terzo comma, che: «Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.
      L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio».
      Qualora il presidente della giunta dovesse essere sfiduciato a causa di coinvolgimenti in vicende personali o giudiziarie, una siffatta instabilità governativa potrebbe essere evitata, attraverso la presentazione di una mozione di sfiducia «costruttiva», indicante cioè un successore alla carica di presidente della giunta, al fine di consentire una continuità politica al programma della maggioranza.
      Questa la ratio della presente proposta di legge costituzionale che rappresenta un contrappeso alla previsione sic et simpliciter dello scioglimento immediato del consiglio regionale a seguito dell'approvazione della mozione di sfiducia, in linea con la esigenza di stabilità degli esecutivi e del buon andamento delle amministrazioni.

 

Pag. 2